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Autore: Tiziano Menduto
Categoria: Rischio chimico
28/05/2019: Un intervento si sofferma sul concetto di uso sicuro nell’impiego degli agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni e presenta vari strumenti regolatori definiti dal Regolamento REACH per garantire l’uso sicuro delle sostanze pericolose.
Rischio chimico: come usare in sicurezza gli agenti chimici pericolosi?
Un intervento si sofferma sul concetto di uso sicuro nell’impiego degli agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni e presenta vari strumenti regolatori definiti dal Regolamento REACH per garantire l’uso sicuro delle sostanze pericolose.
Bologna, 28 Mag – PuntoSicuro ha già dedicato una intervista al concetto di uso sicuro dei prodotti chimici in agricoltura. Tuttavia in considerazione della grande varietà di sostanze chimiche utilizzate in vari comparti – ad esempio in metalmeccanica (vernici, oli e fluidi lubro-refrigeranti, solventi, acidi, sostanze per il trattamento superficiale dei metalli, …) – torniamo a parlare del concetto di uso sicuro con riferimento al Regolamento REACH( Regolamento 1907/2006).
Affrontiamo questo tema attraverso un intervento al convegno “REACH Metalmeccanica. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nel comparto metalmeccanico” (14 settembre 2017, Ambiente Lavoro, Modena) raccolto nella pubblicazione “REACH 2017. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro” curata da C.Govoni, G.Gargaro e R.Ricci.
Ci soffermiamo, in particolare, su:
- I regolamenti europei sulle sostanze chimiche
- Il rischio e il concetto di uso sicuro
- La gestione del rischio più idonea
I regolamenti europei sulle sostanze chimiche
L’intervento “Il concetto di uso sicuro nell’impiego degli agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni”, a cura di Augusto Di Bastiano (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche – ECHA), ricorda che l’Unione Europea, a partire dal 2006, ha “rinnovato la legislazione in materia di gestione delle sostanze chimiche con l’adozione del Regolamento (CE) N. 1907/2006 – Regolamento REACH – concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche ed il Regolamento (CE) N.1272/2008 (Regolamento CLP) relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche”.
I due regolamenti, “emendando e abrogando alcune parti della legislazione preesistente, si pongono l’obiettivo di garantire un alto livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, rafforzando al contempo la competitività e l’innovazione dell’industria chimica europea, con particolare attenzione alla sostituzione delle sostanze più preoccupanti e all’utilizzo di metodi alternativi alla sperimentazione animale”.
Si segnala poi che il Regolamento REACH definisce un “sistema di valutazione e di controllo del rischio per la salute umana e per l’ambiente derivante dall’esposizione alle sostanze chimiche”. E il regolamento “attribuisce all’industria ‘l’onere’ di dimostrare che l’uso delle sostanze chimiche prodotte e/o importate in Europa è sicuro”.
L’intervento si sofferma in particolare su vari “strumenti regolatori definiti dal Regolamento REACH per garantire l’uso sicuro delle sostanze pericolose”.
Il rischio e il concetto di uso sicuro
Come abbiamo visto il Regolamento REACH si basa sul principio secondo il quale – continua il relatore – “i produttori e gli importatori di sostanze chimiche in Europa devono poter dimostrare che tali sostanze possono essere prodotte e utilizzate senza che siano arrecati danni alla salute umana ed all’ambiente. In altre parole, l’uso della sostanza deve essere sicuro durante tutto il suo ciclo di vita”.
A questo proposito il Regolamento REACH predispone “vari strumenti per il controllo del rischio da esposizione alle sostanze chimiche durante l’uso”, come “la valutazione della sicurezza chimica, la preparazione degli scenari di esposizione e la comunicazione nella catena di approvvigionamento, gli obblighi di notifica e comunicazione per le sostanze pericolose contenute negli articoli, l’autorizzazione per le sostanze altamente preoccupanti (SVHC) e la restrizione”.
Si ricorda poi che le misure previste dal Regolamento REACH per le sostanze particolarmente pericolose per la salute umana e per l’ambiente quali le sostanze CMR (sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene e Tossiche per la Riproduzione), le sostanze PBT (sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) e vPvB (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili) “sono particolarmente restrittive e mirano, sostanzialmente, alla eliminazione di tali sostanze dal mercato”. E misure di limitazione dell’uso e obblighi di comunicazione “sono previsti per le sostanze definite ‘estremamente preoccupanti’” (SVHC – Substances of Very High Concern).
L’intervento indica, dunque, che i vari processi e i meccanismi stabiliti dal Regolamento REACH per la gestione del rischio “sono funzionali all’obiettivo principale del Regolamento che è quello di tutelare la salute umana e l’ambiente in un’ottica di competitività dell’industria in Europa. Le proprietà intrinseche delle sostanze e le quantità utilizzate in Europa sono alla base del processo decisionale sulle opzioni di gestione del rischio per garantire l’uso sicuro”.
A questo proposito si indica che per le sostanze classificate pericolose e registrate in quantità superiore a 10 tonnellate l’anno, “sussiste per il dichiarante l’obbligo della valutazione del rischio da esposizione e della definizione di ‘condizioni d’uso sicuro’ che devono essere comunicate agli utilizzatori a valle attraverso gli scenari di esposizione allegati alle schede di sicurezza. La quantità utilizzata, tuttavia, non è più considerata un parametro discriminante secondo REACH nei processi di autorizzazione e restrizione. Tali obblighi, infatti, si applicano a sostanze ad elevata pericolosità incluse nella lista delle sostanze candidate all’autorizzazione (SVHC) oppure ai casi oppure ai casi in cui il rischio è considerato inaccettabile (restrizione). In tali frangenti, il legislatore ha ritenuto opportuno includere degli obblighi più stringenti e delle procedure di risk management che prevedono il controllo diretto delle dell’uso da parte delle Autorità, al fine di garantire l’uso sicuro”.
La gestione del rischio più idonea
L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma poi su vari altri aspetti.
Ad esempio si indica che i processi regolatori relativi alle SVHC prevedono il coinvolgimento di vari attori (ECHA, Commissione Europea, Stati Membri) e “richiedono competenze specifiche nell’ambito scientifico, amministrativo, normativo ed economico sia nella fase iniziale di identificazione e valutazione delle SVHC, sia nelle fasi successive di autorizzazione e restrizione”. E la procedura di identificazione e valutazione delle SVHC “rappresenta la fase iniziale del processo di risk management regolamentare e consiste nell’identificare le sostanze che soddisfano ai requisiti previsti in REACH per poter essere considerate SVHC”.
In particolare in ambito europeo, “il gruppo Risk Management Experts (RiME) ha l’obiettivo di coordinare le attività degli Stati membri sia per le attività di screening delle SVHC, sia per l’individuazione dell’azione regolamentare di gestione del rischio più idonea (RMOA = Risk Management Options Analysis)”. La RMOA nasce, infatti, con lo “scopo di supportare le Autorità Competenti REACH nel valutare le azioni necessarie e più opportune a livello normativo per gestire il rischio derivante dall’uso di una determinata sostanza in Europa”.
Dall’intervento riprendiamo un grafico relativo alla correlazione tra le attività di verifica (screening) ed i processi REACH e CLP:
In definitiva l’uso sicuro di una sostanza è garantito, a livello regolamentare, “dall’applicazione delle norme di gestione del rischio più idonee in relazione alla sostanza stessa ed al tipo di usi che se ne fanno in Europa”.
E la procedura di analisi delle opzioni di gestione del rischio (RMOA) “permette di stabilire, da un punto di vista molto ampio, la migliore azione regolamentare a livello Europeo che sia in grado di garantire che l’uso della sostanza non comporti effetti avversi per la salute umana e per l’ambiente. Tale analisi, consente, inoltre di evidenziare gli elementi di contatto e/o di complementarietà tra i regolamenti REACH e CLP con le altre normative legate alla gestione del rischio, quali ad esempio le legislazioni di settore e la normativa sociale”.
Inoltre questa analisi “richiede e favorisce la collaborazione delle autorità europee e nazionali operanti nel settore delle sostanze chimiche e garantisce il rispetto dei criteri di trasparenza e la piena comprensione da parte di tutti i soggetti coinvolti, dei diversi aspetti e delle relative implicazioni”. Infine, conclude l’intervento, “l’individuazione dell’opzione di gestione del rischio più corretta, effettuata in maniera preventiva rispetto all’avvio dei processi regolatori previsti dai regolamenti europei in materia di ‘sostanze’, permette di raggiungere, mediante strumenti snelli e tecnicamente maggiormente adeguati alle diverse necessità di tutela e sviluppo connesse alla tematica, gli obiettivi del REACH di tutela della salute umana e dell’ambiente, rafforzando la competitività delle imprese”.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale dell’intervento che, in relazione al concetto dell’uso sicuro delle sostanze pericolose, si sofferma nel dettaglio su vari argomenti:
- opzioni regolatorie di gestione del rischio per le sostanze SVHC (identificazione come SVHC e autorizzazione; restrizione; classificazione ed etichettatura armonizzate; altra normativa)
- connessioni con altre normative;
- l’autorizzazione e la restrizione in Reach;
- la direttiva 2004/37/CE (direttiva CMD).
Tiziano Menduto
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