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Le vigenti normative di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici: la documentazione da rendere disponibile durante le visite ispettive. A cura di Paolo Pieri.
Il Decreto ministeriale del 12 maggio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°121 del 25 maggio 2016, riguardante le <<Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica>> obbliga sia gli Enti locali proprietari degli edifici scolastici e sia i Dirigenti scolastici, che vi dirigono ed esercitano l’attività scolastica, a revisionare con attenzione tutte le certificazioni e le documentazioni che sono previste dalla normativa antincendio perché sia garantita la sicurezza in tali edifici.
Le prescrizioni dovranno essere ottemperate secondo delle scadenze differenziate: la prima scadenza è riferita al 26 agosto 2016 e la seconda al 26 novembre 2016.
Leggendo con attenzione il D.M. del 12 maggio 2016, si può comprendere che le prescrizioni cui si deve ottemperare sono meramente quelle fornite dal datato D.M. 26 agosto 1992, noto tra i consulenti e gli operatori antincendio come ‘la regola tecnica di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici’.
Le posizioni di garanzia dei responsabili.
Le posizioni di garanzia dell’Ente proprietario e del Dirigente scolastico non sono però le stesse né per l’ambito generale che riguarda l’applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs.81/08, e né per l’ambito specifico che riguarda la prevenzione degli incendi.
L’Ente proprietario dell’edificio scolastico è tenuto infatti a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria, come previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2 della Legge n°23/1996 [1], mentre il Dirigente scolastico, individuato come datore di lavoro [2], deve individuare e valutare i rischi e segnalarli all’Ente proprietario, come espressamente indicato per il caso degli edifici scolastici dall’art.18 comma 3 del D.Lgs.81/03 [3]. Ma, come viene opportunamente sottolineato nel ‘Documento di indirizzo per la sicurezza degli edifici scolastici del Piemonte‘, <<si deve invece richiamare l’attenzione sul fatto che l’esonero di responsabilità, previsto dall’ art. 18, comma 3, del D.lgs. 81/08, non opera nel caso di obblighi diversi dagli “interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici”. Ad esempio, la norma non si estende alle attrezzature di lavoro,(di proprietà della scuola) o agli obblighi di valutazione dei rischi (ivi compresi quelli relativi all’idoneità dei locali).>>.
Considerato che il Decreto del 12 maggio 2016 è stato firmato sia dal Ministro degli Interno e sia dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), sarebbe stato ragionevolmente opportuno inserirvi anche il chiarimento delle rispettive responsabilità tra gli Enti proprietari e i Dirigenti scolastici, ai fini degli adeguamenti richiesti.
Il Legislatore non ha del resto mai prodotto il Decreto attuativo del D.Lgs.81/08 per il comparto delle scuole, che avrebbe dovuto e potuto chiarire e sciogliere molti nodi applicativi e interpretativi. L’attribuzione delle responsabilità sembrerebbe quindi lasciata alle libere interpretazioni di parte, che finiscono con l’alimentare il contradditorio invece di risolverlo.
In realtà il Legislatore avrebbe potuto acquisire e legittimare in modo definitivo i pareri forniti dall’Avvocatura dello Stato in merito alla ‘Titolarità degli adempimenti relativi alla sicurezza antincendio negli edifici scolastici’. Tale parere, noto ormai a livello nazionale, fu generato in seguito ad un contradditorio nato durante un sopralluogo dei VV.F. in un edificio scolastico situato in Provincia di Torino: la Dirigente scolastica che si era vista contestare la mancanza del C.P.I. si rivolse all’Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) del Piemonte e all’Osservatorio Regionale per la sicurezza nelle scuole della Regione Piemonte contestando a sua volta fermamente l’ipotesi di multa avanzata dall’Ispettore di turno dei VV.F.. L’U.S.R. del Piemonte rivolse a sua volta all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino la ‘Richiesta di chiarimento sulle attribuzioni di titolarità delle procedure delle pratiche finalizzate all’acquisizione del certificato di prevenzione incendi degli edifici scolastici’ con lettera del 26 aprile 2010, protocollata al n°0004901/U/A35a. L’Avvocatura di Torino rispose e chiese ulteriore parere all’Avvocatura Generale dello Stato con nota n°27518 CS 2150/2010 Avv. Prinzivalli del 11-08-2010; anche l’Avvocatura Generale dello Stato rispose prontamente, producendo due pareri: il primo in data 13/12/2010 prot. CS 33778/2010 e il secondo in data 15/02/2012 prot. n°55576 P.
Per farla breve, anche dai pareri dell’Avvocatura dello Stato si può desumere che sussista una separazione di competenze per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della sicurezza antincendio. Da un lato, gli obblighi di cui al D.P.R. n.151/2011 risultano fare capo al rappresentante pro-tempore dell’Ente Locale proprietario dell’edificio scolastico (Provincia e Comune, gravati, come già sottolineato, dell’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria, straordinaria e impiantistica degli edifici adibiti a scuola, ai sensi dell’art.3,comma 1, L.23/96). Dall’altro, il Dirigente scolastico (titolare dell’attività scolastica con riferimento al concreto esercizio dell’attività medesima) viene indicato come il destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, in quanto titolare della qualifica di datore di lavoro. Su quest’ultimo grava quindi solo l’obbligo di segnalare per iscritto al Sindaco/Presidente della Provincia la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n.151/2011, se già non adempiuti.
In definitiva, si può ritenere che, come ben sottolineato dall’Avvocatura, <<l’istanza di rilascio del CPI , oggi sotto forma di SCIA, è posta a carico degli Enti Locali, i quali dovrebbero attivarsi anche d’ufficio. Per converso, i Dirigenti Scolastici sono comunque titolari di un generico dovere di sorveglianza sulla sicurezza nell’ambiente scolastico (tra le tante cfr. Cassazione, Sez. III, 28 agosto 1995 n.9047) e dunque devono segnalare all’Ente Locale competente l’eventuale mancanza della certificazione antincendio (cfr. anche l’art.5, DM 29 settembre 1998, n.382).>>.
Alla luce di quanto analizzato sinora, si può concludere che gli Enti proprietari abbiano la responsabilità istituzionale di predisporre urgentemente tutto quanto necessario per rendere le strutture rispondenti ai vigenti obblighi di prevenzione incendi. Limitatamente agli aspetti organizzativi e gestionali, invece, il Dirigente scolastico dovrà provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le “condizioni di sicurezza, l’affollamento, il carico d’incendio e le destinazioni d’uso autorizzate e che vengano altresì rispettate le norme di esercizio previste al punto 12 del D.M. 26.8.1992.”.
Il Dirigente scolastico deve quindi svolgere delle attività molto più delicate rispetto a quelle dell’Ente proprietario. Infatti mentre l’Ente proprietario potrà limitarsi a dimostrare di aver ottemperato a quanto prescritto dal D.M. 26 agosto 1992, che è stato bene o male applicato in tutti gli edifici scolastici, nei limiti dei finanziamenti messi a disposizione dalla Stato stesso, il Dirigente scolastico dovrà dimostrare non solo di rispettare le norme di esercizio di cui al sopracitato punto 12, ma anche di aver analizzato il rischio dovuto ai restanti punti del D.M. 26 agosto 1992, magari non ancora realizzati o completati dall’Ente proprietario, e di aver quindi valutato e messo in opera le misure compensative che dimostrino la possibilità di mantenere in esercizio l’attività scolastica in ogni edificio esaminato.
Ovviamente, ciò vale per gli edifici scolastici per i quali non sia già stato rilasciato il C.P.I. o non sia ancora stata presentata la domanda di Scia.
La documentazione da richiedere all’Ente proprietario.
Il Dirigente scolastico deve richiedere all’E.P. una serie di documenti che gli saranno utili per effettuare la Valutazione del Rischio Incendio residuo; si propone di seguito un elenco ragionato e non esaustivo delle richieste principali:
- Relazione con indicazione, per ogni edificio, delle attività che risultano soggette al rilascio del C.P.I., opportunamente integrata con l’indicazione dello stato di avanzamento della pratica di rilascio del C.P.I.
- Copia dell’esame progetto antincendio approvato, a suo tempo, dai Vigili del fuoco (predisposto a suo tempo dall’E.P. ai sensi del D.M. 26 agosto 1992) opportunamente corredato da una breve relazione sugli interventi di adeguamento già effettuati e su quelli programmati, con indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione antincendio non ancora attuate e per le quali dovranno essere concordate, tra il D.S. e l’E.P., le relative misure compensative temporanee da adottare.
- Con riferimento al precedente punto 2, riferito alla documentazione relativa all’esame progetto approvato, copia delle piante di ogni piano, con l’indicazione della destinazione d’uso dei locali, del massimo affollamento, dei dispositivi di protezione antincendio presenti (estintori, idranti, luci di emergenza, centraline di allarme, pulsanti di allarme, rivelatori di fumo e di gas, impianti di estinzione automatici, porte REI, percorsi di esodo, luoghi calmi dinamici e statici, filtri a prova di fumo, scale di esodo, etc.), opportunamente numerati in modo univoco e corredati dalle tabelle/distinte che sono/saranno date in uso, per contratto, alle ditte che effettuano/effettueranno i controlli periodici e le manutenzioni antincendio.
- Con riferimento ai precedenti punti 2 e 3, una relazione sul Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA) riferito all’edificio scolastico e all’area esterna pertinenziale.
- Copia del progetto dell’impianto elettrico e delle relative dichiarazioni di conformità/denunce (ai sensi della normativa vigente allorché fu realizzato).
- Valutazione del rischio fulminazione (solitamente allegato al progetto dell’impianto elettrico).
- Comunicazione dell’attivazione delle verifiche periodiche degli impianti di terra (ai sensi del D.Lg. 462/2001) e dei relativi esiti delle verifiche effettuate nel corso degli anni.
- Comunicazione dell’attivazione delle verifiche periodiche dell’impianto elettrico (ai sensi Capitolo 61 della Norma CEI 64-8) e dei relativi esiti delle verifiche effettuate nel corso degli anni.
- Denominazione/i della/e ditta/e alla/e quale/i è stata affidata la verifica periodica di controllo degli impianti e dei dispositivi contro l’incendio e breve relazione indicante le verifiche e le manutenzioni che sono tenute a fare per contratto (in alternativa si consiglia di richiedere un estratto del contratto d’appalto, contenente la descrizione delle attività di controllo e di manutenzione che la Ditta è tenuta a fare).
- Denominazione/i della/e ditta/e alla/e quale/i è stata affidata la verifica periodica di controllo relativamente all’impianto termico e relativa centrale termica.
- Denominazione/i della/e ditta/e alla/e quale/i è stata affidata la verifica periodica di controllo relativamente all’impianto ascensori.
- Copia del DUVRI ricognitivo standard che l’Ente proprietario dell’edificio scolastico è tenuto a redigere ed allegare alla documentazione del contratto d’appalto (ai sensi del D.Lg. 81/08 art.26 comma 3 ter.) relativamente a: ditte antincendio, ditta di controllo e conduzione dell’impianto di riscaldamento, ditta del servizio ristorazione, ditta servizio manutenzione impianti dell’edificio, ditta servizio manutenzione aree verdi e esterni, opportunamente integrato con le misure di prevenzione e protezione contro gli incendi.
- Copie del certificato di vulnerabilità statica dell’edificio scolastico predisposto dall’Ente Proprietario o breve relazione relativa alla programmazione degli interventi di monitoraggio e/o miglioramento strutturale che si sono ritenuti necessari, integrato con le indicazioni di massima relative alle misure di esodo da adottare in caso di scosse telluriche.
La documentazione da rendere disponibile per i sopralluoghi ispettivi.
I Dirigenti scolastici devono considerare che in caso di sopralluogo ispettivo dei VV.F. non sarà presente alcun tecnico o funzionario dell’Ente proprietario. Probabilmente non sarà presente pure il RSPP. Se poi il sopralluogo avviene in un plesso scolastico distaccato, non sarà presente lo stesso D.S..
Quindi ogni D.S. dovrà istruire in modo adeguato il Docente Referente di ogni Plesso scolastico (individuabile come ‘Dirigente’ o ‘Preposto’, ai sensi del D.Lgs.81/08) e l’Addetto SPP di ogni Plesso scolastico relativamente alla situazione dell’edificio scolastico con riferimento alla normativa di prevenzione incendi e alla presenza delle relative misure compensative per quanto riguarda i punti non ancora ottemperati della normativa stessa.
Anche in questo caso si propone di seguito un elenco ragionato e non esaustivo dei documenti principali, basato sull’esperienza acquisita durante i sopralluoghi effettuati dai VV.F. nelle scuole situate nella Provincia di Torino:
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- Organigramma delle figure sensibili alla sicurezza (con particolare riferimento agli addetti alla lotta antincendio, all’evacuazione e al salvataggio).
- Copia degli attestati di formazione e di aggiornamento delle figure sensibili alla sicurezza (con particolare riferimento agli addetti alla lotta antincendio, all’evacuazione e al salvataggio).
- Documento di Valutazione del Rischio, o suo estratto, con riferimento all’edificio scolastico oggetto di sopralluogo.
- Documentazione relativa al C.P.I. (copia del C.P.I. o relazione dell’E.P. in merito allo stato di avanzamento per l’ottenimento del C.P.I.).
- Piano di Esodo.
- Registro delle prove di esodo (si consiglia la presenza documentata almeno delle prove eseguite negli ultimi tre anni).
- Valutazione del Rischio Incendio, riferita all’edificio oggetto di sopralluogo (l’argomento verrà trattato in uno dei punti successivi del presente articolo).
- Valutazione del Rischio Esodo, riferito sia agli utenti normodotati che a quelli disabili (l’argomento verrà trattato in uno dei punti successivi del presente articolo).
- Registro delle verifiche periodiche dei dispositivi di protezione contro l’incendio e delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e delle esercitazioni e/o attività di addestramento (l’argomento verrà trattato in uno dei punti successivi del presente articolo).
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La valutazione del Rischio Incendio.
La valutazione del rischio incendio può essere effettuata sia seguendo il metodo qualitativo che il metodo quantitativo. L’analisi qualitativa consiste nell’esame sistematico degli eventi (cause di innesco) che potrebbero provocare o contribuire a determinare l’incendio al fine di risalire alle condizioni di sicurezza per mezzo della limitazione e controllo dei rischi senza prendere in considerazione la probabilità di accadimento dell’evento. L’analisi quantitativa, invece, si basa sulla valutazione sia della frequenza che del danno prodotto dall’evento.
Nel caso in esame, riferito alla valutazione del rischio incendio negli edifici scolastici, alla luce di quanto disposto dal D.M. 12 maggio 2016, l’invito a utilizzare il D.M. 26 agosto 1992, quale riferimento normativo di carattere essenzialmente “deterministico” e “qualitativo”, consente al Dirigente scolastico l’utilizzo di un metodo che si potrebbe definire ‘misto‘, in quanto utilizza appunto scale semiquantitative che prevedono l’analisi oggettiva dei reali pericoli presenti in un istituto scolastico, in relazione non solo all’affollamento atteso, ma anche alla presenza di impianti pericolosi, di sostanze infiammabili, di materiali combustibili, ecc..
Tralasciando la prima fase relativa ai dati descrittivi che dovranno essere inseriti nella prima parte del documento di valutazione (presenze riferite all’anno scolastico in corso; classificazione qualitativa antincendio dell’edificio; caratteristiche generali dell’edificio e dell’area esterna di pertinenza), che possono essere, inoltre, desunti dal Piano di Emergenza e di Esodo, la seconda fase è costituita, seguendo proprio l’ordine cronologico degli aspetti qualitativi analizzati dal D.M. 26 agosto 1992, dall’analisi del rispetto o meno dei requisiti previsti dalla normativa e dalla successiva valutazione del rischio latente, con riferimento agli aspetti caratteristici dell’edificio e dell’attività seguenti:
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- Condizioni di accessibilità e viabilità
- Aerazione/ventilazione
- Affollamento
- Capacità di deflusso
- Sistema di vie di uscita
- Larghezza delle vie di uscite
- Lunghezza delle vie di uscita
- Larghezza totale delle uscite di ogni piano
- Numero delle uscite
- Uscite dalle aule
- Ambienti protetti (luoghi sicuri, spazi calmi statici e dinamici)
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La terza fase prevede l’individuazione degli spazi a rischio specifico, per alcuni dei quali potrebbe essere necessario l’approccio valutativo di tipo quantitativo:
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- Laboratori
- Servizi tecnologici
- Depositi
- Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche
- Autorimesse
- Mense
- Dormitori
- Carico di incendio nei vari compartimenti
- Macchine, apparecchiature ed attrezzi
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Con riferimento alle attività scolastiche, si potrebbero identificare, in alternativa, delle aree caratterizzate sia dallo stesso rischio specifico che dall’attività omogenea:
I | Area didattica normale |
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II | Area didattica tecnica |
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III | Area attività collettive |
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IV | Area attività sportive |
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V | Area uffici |
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VI | Area deposito |
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VII | Area archivi a frequenza bassa |
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VIII | Area archivi a frequenza medio-alta |
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IX | Area tecnologica |
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Terminate le prime tre fasi, si può giungere alla quarta fase, caratterizzata dalla valutazione del rischio incendio che dovrà successivamente essere mitigata dalle misure compensative, di tipo tecnico, informativo, formativo e comportamentale, come di seguito indicate:
- Comportamento al fuoco
- Reazione al fuoco dei materiali
- Sezionamenti
- Impianti elettrici
- Impianti elettrici di sicurezza
- Sistemi di allarme
- Mezzi e impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi
- Segnaletica
- Gestione dell’emergenza e pianificazione
- Squadra di prevenzione incendi
- Squadra di evacuazione
- Registro della sicurezza antincendio
L’individuazione di tali misure compensative dovrebbe essere stato presentato a suo tempo ai VV.F. dall’Ente proprietario, mediante la consegna di un progetto di adeguamento alla normativa antincendio (esame progetto) che illustrava, con una relazione tecnica e degli elaborati grafici, la fotografia dell’edificio scolastico a lavori di adeguamento ultimati. Ma come è stato comunicato dal MIUR nella presentazione dell’Anagrafe Edilizia Scolastica dello scorso 7 agosto 2015, sono all’incirca solo il 25% dell’intero patrimonio edilizio gli edifici scolastici per i quali è stato rilasciato il CPI o è stata presentata l’istanza di Scia. La maggior parte dei Dirigenti scolastici dovrà allora preoccuparsi di proseguire la valutazione del rischio incendio (quinta fase) individuando le misure compensative non ancora realizzate e, per esse, attivare le ‘misure compensative sostitutive’.
Quest’ultima tipologia di misure compensative non è facilmente individuabile da parte del Dirigente scolastico, senza la collaborazione dell’Ente proprietario e, soprattutto, dei Vigili del Fuoco. Ma la comunicazione del D.S. con l’E.P. e con i VV.F. è notoriamente difficile e limitata. Sarebbe quindi auspicabile che gli stessi Ministeri degli Interni e dell’Istruzione, già latori del D.M. 12 maggio 2016, intervenissero, magari al livello regionale, con l’U.S.R. e la Prefettura, per concordare la redazione delle linee guida da utilizzare per individuare le misure compensative sostitutive condivise anche dagli organi preposti al controllo.
In caso contrario ai Dirigenti scolastici, che devono esercitare la loro attività in edifici non sicuri, non resterebbe che chiudere o chiedere di chiudere tali edifici, come del resto la stessa avvocatura dello Stato, nel già citato parere del 2010, ribadisce: << in presenza di una situazione di pericolo l’attività scolastica non può che essere sospesa, anche a prescindere dal provvedimento del Sindaco riguardante la chiusura o meno dell’immobile>>.
La valutazione del Rischio Esodo.
La valutazione del rischio esodo in presenza di disabili per alcuni consulenti o operatori del settore, dovrebbe già essere stata considerata nella valutazione del rischio incendio, a titolo preventivo, e nel piano di emergenza, a titolo protettivo. Ma non si può ignorare il pregevole lavoro che ha fatto proprio il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che nel primo quinquennio del 2000 ha prodotto una serie di linee guida e di circolari riferite alla valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano (o possano essere) presenti persone disabili:
– Circolare n. 4 del 1 marzo 2002 – Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano (o possano essere) presenti persone disabil
– Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell’emergenza – Opuscolo informativo redatto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – febbraio 2004.
– Circolare n°880 del 18 agosto 2006 – La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e di controllo ( check list)
In particolare, l’opuscolo informativo prodotto dal gruppo di lavoro denominato “Sicurezza delle persone disabili” dei Vigili del fuoco individua quelle categorie di disabilità in cui è più comune imbattersi, ovvero:
- disabilità motorie
- disabilità sensoriali
- disabilità cognitive
e segnala, inoltre, la necessità di ricordare che una persona non identificabile come disabile in condizioni ambientali normali, se coinvolta in una situazione di crisi potrebbe non essere in grado di rispondere correttamente, adottando, di fatto, comportamenti tali da configurarsi come condizioni transitorie di disabilità.
Il soccorritore deve quindi essere in grado di comprendere i bisogni della persona da aiutare, anche in funzione del tipo di disabilità che questa presenta e deve saper comunicare un primo e rassicurante messaggio in cui siano specificate le azioni basilari da intraprendere per garantire un allontanamento celere e sicuro dalla fonte di pericolo.
L’opuscolo informativo descrive gli elementi che possono determinare le criticità in questa fase:
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- le barriere architettoniche presenti nella struttura edilizia (scale, gradini, passaggi stretti, barriere percettive, ecc.), che limitano o annullano la possibilità di raggiungere un luogo sicuro in modo autonomo;
- la mancanza di conoscenze appropriate da parte dei soccorritori e degli addetti alle operazioni di evacuazione, sulle modalità di percezione, orientamento e fruizione degli spazi da parte di questo tipo di persone.
La Check list elaborata dai Vigili del Fuoco rappresenta uno strumento operativo utile per produrre la valutazione del rischio esodo, in quanto è finalizzato ad individuare gli elementi significativi per la sicurezza di tutte le persone (ed in particolare di quelle con disabilità) nei luoghi di lavoro, contribuendo a far emergere le condizioni di criticità alle quali contrapporre concrete soluzioni tecniche e gestionali: in essa viene considerata la sequenza delle azioni che dovrebbero essere svolte da ciascun individuo coinvolto in una situazione di emergenza, dal momento in cui viene percepito l’allarme fino al raggiungimento del luogo sicuro.
Domande e soluzioni possibili interessano le seguenti voci:
- Percezione dell’allarme
- Orientamento durante l’esodo
- Mobilità negli spazi interni
C.1. Porte dei locali di lavoro
C.2. Porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di sicurezza
C.3. Percorsi orizzontali interni
C.4. Percorsi verticali interni
C.5. Spazio calmo
- Mobilità negli spazi esterni
Il Registro delle Verifiche Periodiche.
Il D.M. 12 maggio 2016 prescrive il rispetto delle norme di esercizio contenute nel punto n.12 del D.M.26-08-1992, che nella parte iniziale recita:
<<A cura del titolare dell’attività sarà predisposto un registro dei controlli periodici ove saranno annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei vari ambienti dell’attività.
Tale registro sarà mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell’autorità competente.>>.
Ma è doveroso segnalare che tale registro non è adottato in modo generalizzato nelle scuole: molti Dirigenti scolastici ritengono sufficiente la presenza del registro prodotto dall’Ente locale e/o i verbali di visita di controllo che vengono loro consegnati dalle Ditte antincendio che hanno acquisito l’appalto dall’Ente locale.
Quanto indicato nel punto 12 del D.M.26-08-1992, circa la predisposizione del registro dei controlli periodici a cura del titolare dell’attività, è stato invero oggetto di modifica e integrazione con l’entrata in vigore del D.M. 10-03-1998, nel quale in ragione ai ‘CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO’, di cui all’allegato VI, si distinguono le attività seguenti:
– SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
– CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
– MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
- MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente.
Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste.
– MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
Dalla lettura del D.M. 10-03-1998, pur prendendo atto che la responsabilità della tenuta del registro sopracitato sia in capo al Dirigente Scolastico, nella sua qualità di Datore di Lavoro dell’attività esercitata nell’edificio soggetto alla normativa antincendio, si può pertanto evincere che solo l’attività di sorveglianza debba essere effettuata dal personale interno alla scuola, con nomina di addetti all’antincendio e all’evacuazione, mentre tutte le altre attività dovranno essere effettuate dall’Ente Proprietario dell’edificio, direttamente con il proprio personale dipendente o mediante ditte antincendio in appalto.
Pertanto il Registro delle Verifiche Periodiche dei dispositivi di protezione contro l’incendio dovrà essere compilato non solo dal personale interno dell’Istituzione Scolastica, ma anche dalle Ditte Antincendio in appalto con l’Ente proprietario.
Non esiste un vero e proprio modello ufficiale di Registro delle verifiche periodiche.
Si consiglia in ogni caso di prevedere almeno quattro schede per le verifiche periodiche di sorveglianza a carico della scuola:
- scheda della verifica della praticabilità delle vie di esodo e dell’usabilità delle uscite di sicurezza; da compilare ogni giorno prima dell’inizio dell’attività scolastica (come espressamente previsto dal D.M.10-03-1998) a cura degli addetti all’evacuazione e al salvataggio;
- scheda della verifica della presunta efficienza dei dispositivi di protezione contro l’incendio; da compilare ogni 1, 2 o 3 mesi, a seconda della complessità dell’edificio, a cura degli addetti antincendio;
- scheda della verifica dei locali a rischio incendio specifico; da compilare ogni 1, 2 o 3 mesi, a seconda della complessità dell’edificio, a cura degli addetti antincendio e/o del personale individuato come ‘preposto’ presente in ciascun locale a rischio specifico;
- scheda di verifica a cadenza semestrale della corretta e tempestiva esecuzione sia della sorveglianza a carico del personale interno alla scuola e sia del controllo a carico delle ditte antincendio esterne.
Si consiglia di prevedere alcune schede per registrare le ulteriori attività a carico della scuola:
- informazione periodica degli utenti e dei dipendenti e iniziale dei nuovi arrivati;
- formazione iniziale e periodica degli addetti all’evacuazione e all’antincendio
- prove di esodo effettuate
- esercitazioni e addestramenti iniziali e periodici
Si consiglia infine di prevedere un adeguato numero di schede per registrare le attività di controllo, di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate dall’Ente proprietario, direttamente o mediante il ricorso ad una o più ditte antincendio esterne incaricate mediante apposita gara d’appalto.
Si conclude segnalando che il Registro delle verifiche periodiche dovrà contenere anche:
- una sezione anagrafica riportante i dati significativi dell’Istituzione scolastica Azienda;
- una o più distinte con l’elenco numerato dei dispositivi e degli impianti di protezione contro l’incendio presenti (con allegata planimetria per la relativa identificazione);
- elenco dei dispositivi e degli impianti di protezione contro l’incendio sottoposti a controllo, con gli interventi previsti, la periodicità e gli incaricati del servizio;
- registro cronologico generale di tutti gli interventi effettuati.
Conclusione
A conclusione del presente articolo, non può che ritornare prepotentemente a galla l’amara constatazione con la quale era stato chiuso il precedente articolo: con il D.M. del 12 maggio 2016 il legislatore sembra abbia tutta l’intenzione da una parte di confermare la strada della semplificazione e dell’alleggerimento del lavoro ispettivo dei VV.F., già intrapresa con il D.P.R.151/2011, e dall’altra di condonare gli interventi di adeguamento ancora da effettuare, relegandoli al mero rispetto di una regola tecnica obsoleta non aggiornata con l’attuale tecnologia e con le nuove esigenze delle scuole; i Dirigenti scolastici dovranno, invece, continuare a dirigere e gestire l’attività scolastica in edifici scolastici che non sono sicuri, mentre gli edifici scolastici si troveranno ad avere una sorta di nuova classificazione implicita: edifici di prima classe o di prima scelta, quelli con CPI e SCIA; edifici di seconda classe o di seconda scelta, quelli con i lavori di adeguamento già completati e in attesa di verifica della regolarità della SCIA o del rilascio del CPI; edifici di terza classe o di terza scelta, quelli per i quali i lavori di adeguamento non sono stati ancora iniziati o completati.
Quindi ci si chiede se mentre da una parte gli utenti delle scuole, cioè gli allievi e le loro famiglie, al momento dell’iscrizione al prossimo anno scolastico dovranno imparare a tenere conto anche della sicurezza dell’edificio nella loro scelta dell’Istituzione scolastica, dall’altra parte gli Enti proprietari potranno continuare a beneficiare ancora impunemente di ulteriori proroghe statali della scadenza degli adempimenti della normativa antincendio.
Ing. Paolo Pieri
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