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Autore: Gerardo Porreca
Categoria: Sentenze commentate
29/04/2019: Il CSE può rispondere degli infortuni accaduti in cantiere nel caso in cui, pur a conoscenza di inadempimenti in materia di sicurezza che li hanno determinati, non abbia provveduto a segnalarli al committente e a proporre la sospensione del cantiere.
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L’infortunio mortale di un lavoratore dipendente di una impresa subappaltatrice avvenuto in un cantiere edile per essere caduto dall’altezza di due metri e mezzo mentre stava lavorando su di un trabattello privo delle regolari protezioni di sicurezza è l’oggetto di questa sentenza della Corte di Cassazione che è stata chiamata a decidere in merito al ricorso presentato dai datori di lavoro dell’infortunato, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ( CSE) e dalla società affidataria dei lavori. Nei primi gradi di giudizio i datori di lavoro erano stati condannati per omicidio colposo per non avere adottato idonee opere provvisionali, con riferimento alle protezioni mancanti del trabattello, e il CSE per non avere effettuata una corretta attività di vigilanza e per non avere verificato l’idoneità dei POS. La società affidataria dei lavori era stata condannata invece perché ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a) e 25-septies del D. Lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società.
La Corte suprema ha rigettato tutti i ricorsi presentati confermando le condanne nei confronti degli imputati. Con riferimento in particolare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione la stessa Corte, nel richiamare tutti gli obblighi di controllo del cantiere che il legislatore ha imposto a tale figura professionale, ha evidenziata la sua piena responsabilità nel caso in esame con riferimento all’utilizzo irregolare del trabattello della cui presenza esso era a conoscenza e ha riscontrata una condotta gravemente negligente per non avere segnalato al committente la non corretta applicazione delle procedure di lavoro e per avere omesso di proporre l’immediata sospensione dei lavori.
I ricorsi per cassazione e le motivazioni
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il fatto e l’iter giudiziario
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dei datori di lavoro di un’impresa subappaltatrice e di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in relazione al reato di omicidio colposo per l’infortunio mortale accaduto a un lavoratore che operava alle dipendenze della stessa ditta subappaltatrice e che era caduto dall’altezza di due metri e mezzo nel mentre lavorava su di un trabattello. La stessa Corte territoriale, in accoglimento dell’impugnazione della parte pubblica, ha dichiarata anche la conseguente responsabilità amministrativa della società appaltante condannandola alla sanzione pecuniaria di 25.800 euro corrispondente a 100 quote del valore di 258 euro ciascuna. In particolare ai datori di lavoro era stato ascritto di non aver adottato idonee opere provvisionali relativamente all’utilizzo del trabattello privo di parapetti ed al coordinatore di non averne verificata l’idoneità.
Con riguardo, in particolare, alla posizione del coordinatore il Collegio ha richiamato il contenuto degli obblighi gravanti su di esso osservando che era venuto meno ai propri doveri di vigilanza e che aveva vistato il POS solo in data successiva al verificarsi dell’infortunio mortale. In riferimento invece alla posizione della società appaltante, che aveva ricevuto dalla committenza l’incarico di effettuare una tettoia a copertura di una piscina di sua proprietà, la Corte territoriale ha evidenziato che la stessa società aveva subappaltata l’esecuzione del manufatto a una ditta subappaltatrice e che aveva omesso di effettuare ogni attività di vigilanza sulla stessa non verificando la redazione del POS per cui era stata ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a) e 25-septies, d.lgs. n. 231 del 2001.
I ricorsi per cassazione e le motivazioni
Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione i datori di lavoro della ditta subappaltatrice, il coordinatore per la sicurezza e la società affidataria dei lavori. I datori di lavoro nel loro ricorso hanno lamentato che la Corte territoriale nella sua decisione non aveva tenuto conto del comportamento collaborativo da loro tenuto anche per fare luce sulla irregolarità della assunzione del lavoratore deceduto. Il coordinatore, dal canto suo, ha posto in evidenza che nel caso in esame non vi era la necessità di coordinamento fra ditte diverse in quanto in cantiere operava una sola impresa, deputata all’esecuzione della copertura in legno, per cui la Corte di Appello avrebbe dovuto tenere conto dell’insussistenza degli obblighi a suo carico. In sostanza il CSE ha sostenuto che era stata confusa la sua posizione di garanzia con quella dei datori di lavoro che avevano impiegato un lavoratore esterno e non aveva tenuto conto inoltre che il coordinatore, che svolge una autonoma funzione di alta vigilanza, non è tenuto a garantire una presenza costante in cantiere.
Con riferimento poi alla contestazione fattagli di non avere verificato l’idoneità del POS il coordinatore ha sottolineato di avere regolarmente predisposto e depositato il piano di sicurezza e coordinamento, piano che per i lavori in quota prevedeva che i ponteggi fossero dotati di idonei parapetti, prescrizione questa confermata nel POS dell’impresa esecutrice e ha evidenziato che il trabattello era dotato di parapetti a norma che, la mattina in cui ebbe a verificarsi il sinistro, erano però stati smontati ed appoggiati ad un muro dallo stesso lavoratore infortunato e dal suo datore di lavoro. Come altra motivazione il coordinatore ha sostenuto che il lavoratore infortunato era esperto e aveva violato le più semplici regole di comune cautela e. ancora di non essere comunque a conoscenza della sua presenza in cantiere perché era stato assunto irregolarmente.
La società affidataria ha basato il suo ricorso sul fatto che, come sostenuto dal Tribunale, la stessa non era da qualificare come tale e che comunque non era stata posta nelle condizioni di adempiere agli obblighi gravanti su di un’impresa affidataria. La stessa ha fatto osservare, infatti, che la parte committente non aveva mai stipulato un contratto di appalto con essa né aveva richiesto i documenti che ne comprovassero l’idoneità tecnico professionale; non aveva, altresì, comunicato il nominativo del coordinatore per la sicurezza e non aveva trasmesso il PSC non consentendole quindi di redigere il POS né di ricevere il POS della impresa esecutrice; che non era mai stata invitata alle riunioni di coordinamento,che la committente non l’aveva inserita nella notifica preliminare disciplinata dall’art. 97 del D. Lgs. n. 81/2008 impedendole così di accedere al cantiere e di esercitare in definitiva la posizione di garanzia tipica della impresa affidataria. La società in realtà, secondo la stessa, aveva assunto nel caso in esame solo il mero ruolo di fornitrice di legname, così come chiarito anche dall’ispettore che aveva svolto le indagini.
Le decisioni della Corte di Cassazione.
Il ricorso presentato dai datori di lavoro dell’infortunato è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. Secondo la stessa la penalità di due anni e mezzo inflitta dalla Corte territoriale era stata ben giustificata dalle violazioni dagli stessi commesse in materia di prevenzione degli infortuni e dal fatto che la società aveva provveduto a redigere in “fretta e furia” il piano operativo di sicurezza solo all’indomani del sinistro.
Con riferimento al ricorso presentato dal CSE e all’osservazione dallo stesso fatta secondo la quale nel caso in esame non era necessario un coordinamento essendoci in cantiere un’unica impresa esecutrice, la suprema Corte ha fatto osservare l’infondatezza del rilievo difensivo essendo emerso dall’esame degli atti che la società ricorrente, avuto dalla committenza l’incarico di realizzare la tettoia, aveva stipulato un contratto di subappalto con l’impresa alle cui dipendenze operava il lavoratore infortunato e che quindi in cantiere operava un’altra impresa esecutrice.
Circa poi l’osservazione fatta del CSE in base alla quale non era necessaria una presenza costante in cantiere del coordinatore la suprema Corte ha ricordato che il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di “alta vigilanza” consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel plano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento e c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS.
Nel caso in esame, ha così proseguito la Corte suprema, il coordinatore era venuto meno al principale dovere gravante su tale figura e cioè quello della verifica di idoneità del POS a fini prevenzionistici per cui giustamente e logicamente la Corte territoriale ha rilevato che il non corretto uso del trabattello, da parte del lavoratore infortunato, non valeva ad escludere la riferibilità causale dell’evento lesivo alla condotta gravemente negligente del coordinatore per la sicurezza, posto che, nel caso in esame, lo stesso “non aveva segnalato al committente la non corretta applicazione delle procedure di lavoro ed aveva omesso di proporre l’immediata sospensione dei lavori, pur sapendo che difettava ogni reale prescrizione volta a prevenire i rischi di caduta dall’alto, rispetto alle opere oggetto del subappalto”.
Circa l’osservazione fatta dal CSE in merito al comportamento incauto del lavoratore infortunato la Suprema Corte ha fatto presente che da tempo la stessa ha chiarito che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni e che in materia di sicurezza sul lavoro si deve considerare abnorme il comportamento del lavoratore quando, per la sua stranezza e imprevedibilità, si pone al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. L’eventuale colpa concorrente del lavoratore, ha aggiunto la Sez. IV, non può comunque spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, come avvenuto nel caso in esame. Per quanto sopra detto la Corte di Cassazione, in conclusione, ha rigettato il ricorso del coordinatore per la sicurezza condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Con riferimento, infine, al ricorso presentato dalla società in merito alla condanna per l’illecito amministrativo ex D. Lgs. n. 231/2001, la suprema Corte lo ha rigettato ribadendo quanto già sottolineato dalla Corte territoriale e cioè che la società ricorrente non si era limitata, come dalla stessa sostenuto, a fornire il legname per la realizzazione della tettoia, ma aveva assunto a tutti gli effetti il ruolo di subappaltante per avere firmato un contratto con l’impresa alle cui dipendenze operava il lavoratore infortunato. Tali elementi, ha così concluso la Sezione IV, sono stati sufficienti alla Corte territoriale per affermare la responsabilità amministrativa della società, conseguente al reato di omicidio colposo, in quanto l’inosservanza dei doveri di controllo e coordinamento dell’impresa subappaltatrice commessa dalla società medesima era stata finalizzata a conseguire un risparmio di spesa, rispetto ai costi necessari all’apprestamento dei mezzi di prevenzione idonei a scongiurare eventi dannosi come quello verificatosi.
Gerardo Porreca
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