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Autore: Tiziano Menduto
Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

28/05/2019: Un intervento si sofferma sul quadro normativo e giurisprudenziale relativo alle attività di lavoro in quota e sulle coperture. La disciplina nazionale, il campo di applicazione e le indicazioni della Corte di Cassazione.

Imola, 28 Mag – Per affrontare la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota è utile conoscere sia quanto indicato dalla normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), sia le funzioni e le responsabilità di chi deve contribuire a tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Riguardo alla normativa è bene ricordare che nella definizione di lavori in quota – contenuta nell’art. 107 del D.Lgs. 81/2008 (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile) – “il criterio di calcolo non è la quota di esecuzione del lavoro ma la quota di esposizione al rischio di caduta per il lavoratore”. Ad esempio, se si ha “un ponteggio sul piano di un’ampia terrazza, la quota va calcolata rispetto al piano stabile; stessa cosa se si opera sulla struttura di un impianto industriale, anche ad alta quota”.

A ricordarlo e a fornire molte informazioni sia sulla normativa sia sugli orientamenti giurisprudenziali in materia responsabilità nei lavori in quota, è un intervento al convegno “Sicurezza delle coperture e di impianti e postazioni di lavoro sopraelevate: a che punto siamo?”, realizzato il 14 novembre 2018 a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2018 organizzate dall’ Associazione Tavolo 81 Imola.

Gli argomenti affrontati nell’articolo:

Il campo di applicazione della normativa

Nell’intervento “ L’accesso e la protezione delle coperture: quadro normativo e giurisprudenziale”, a cura dell’avvocato Francesco Piccaglia De Eccher (Studio Piccaglia), si presentano alcuni dati forniti dall’Inail in materia infortunistica e ci si sofferma sul campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008.

A questo proposito si fa riferimento al Capo II «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota» del Titolo IV del Testo Unico.

Riprendiamo integralmente gli articoli 105 e 106:

Articolo 105 – Attività soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad ogni altra attività lavorativa.

Articolo 106 – Attività escluse

1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

c) ai lavori svolti in mare.

La relazione indica che le norme si applicano, dunque, “anche a realtà diverse da quelle di cantiere e cioè a lavori in quota che siano svolti in un settore diverso da quello delle costruzioni” (‘le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad ogni altra attività lavorativa’).

Si ricorda anche la sentenza della Cassazione Penale n. 21268/2013: «la normativa in materia di lavori in quota trova applicazione anche rispetto alle operazioni di scaricamento e di sbracaggio di un motore industriale di notevoli dimensioni, atteso che essa non è limitata al settore delle costruzioni edilizie ma riguarda tutte le attività in quota che possano determinare cadute dall’alto dei lavoratori».

La disciplina nazionale

Sempre in merito alla disciplina nazionale il relatore si sofferma su altri due articoli del Capo II Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

L’articolo 111 segnala l’obbligo per il datore di lavoro di scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire mantenere in condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali:

Articolo 111 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

(…)

Mentre l’articolo 115 fa riferimento ai sistemi di protezione:

Articolo 115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

(…)

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

La giurisprudenza e la scelta dei sistemi di protezione contro la caduta

Infine ci soffermiamo su quanto indicato dalla relazione riguardo alle indicazioni giurisprudenziali rispetto alla scelta dei sistemi di protezione contro la caduta.

Sono presentate due diverse sentenze:

  • Cass. Pen. N. 5477/2018 sez IV: «L’art. 111 D.Lgs. 81/08 non impone per il lavori temporanei in quota, che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, l’adozione di misure di protezione collettiva sancendo solo il carattere prioritario e preferenziale delle prime rispetto a quelle individuali…le protezioni collettive devono essere necessariamente previste ed adottate laddove quelle individuali, in considerazione delle loro caratteristiche o in relazione alla tipologia dei lavori risultino inadeguate, dovendo però tale presupposto essere oggetto di valutazione da parte dell’organo giudicante”;
  • Cass Pen. N. 44111/2013: si indica che “l’elencazione dei diversi sistemi di protezione contro le cadute dall’alto” fatta nell’art. 115 D.Lgs. 81/2008 «è si rappresentativa di sistemi la cui adozione non è obbligatoriamente contestuale (la norma precisa che essi devono essere non necessariamente presenti contemporaneamente) ma anche chiaramente indicativa del fatto che la scelta dell’adozione di uno o più di uno di essi dipende dalla necessità del caso concreto. Pertanto la constatazione dell’adozione di uno o più sistemi non esaurisce il tema della verifica della ottemperanza al disposto di cui al menzionato articolo 115».

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale delle slide relative all’intervento dell’avvocato Piccaglia. L’intervento si sofferma anche sulla disciplina in materia di linee vita, sulla normativa regionale e sulla giurisprudenza in tema di responsabilità, con particolare riferimento al coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la esecuzione dell’opera (CSE).

Tiziano Menduto

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