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Autore: Tiziano Menduto
Categoria: Interviste e inchieste

18/04/2019: Il D.Lgs. 17/2019 di adeguamento al Regolamento 2016/425 ha introdotto varie modifiche al D.Lgs. 81/2008 e al D.Lgs. 475/1992. Cosa cambia per le aziende e gli operatori? Ne parliamo con Virginio Galimberti, presidente della Sottocommissione DPI dell’UNI.

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Brescia, 18 Apr – Come abbiamo segnalato anche nell’articolo sul nuovo testo coordinato del D.Lgs. 81/2008, una delle poche recenti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro è rappresentata dall’emanazione del Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”.

Un adeguamento che, con riferimento al Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, implica piccole modifiche al D.Lgs. 81/2008 ed una vera e propria riscrittura del D.Lgs. 475/1992 di cui viene modificato anche il titolo, che ora diventa “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” (lo stesso titolo del D.Lgs. 17/2019).

Per fornire utili informazioni agli operatori e alle aziende riguardo all’impatto del nuovo decreto legislativo e delle modifiche operate, abbiamo intervistato Virginio Galimberti, Vicepresidente della Commissione Sicurezza e Presidente della Sottocommissione DPI dell’UNI, che spesso abbiamo interpellato per essere aggiornati sulle novità della normativa, tecnica e non, relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

Tuttavia prima dell’intervista riepiloghiamo, brevemente, le modifiche operate al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs. 17/2019, entrato in vigore lo scorso 12 marzo.

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:

Le modifiche al decreto 81/2008

Ai sensi del D.Lgs. 17/2019 sono stati modificati nel capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale) gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2.

Questi i due articoli modificati, nella nuova versione:

Articolo 74 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

(…)

Articolo 76 – Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

 L’intervista a Virginio Galimberti

Veniamo all’intervista a Virginio Galimberti che presenta e approfondisce non solo le modifiche fatte, ma anche quelle dimenticate e, specialmente, le problematiche sorte con la nuova normativa.

L’11 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17. Cerchiamo di capire innanzitutto come si è arrivati a questo decreto atteso di adeguamento al Regolamento UE 2016/425. Non è stato emanato, anche in questo caso, con notevole ritardo?

Virginio Galimberti: Il decreto dovrebbe rappresentare l’atto formale per l’adeguamento della nostra legislazione a quella europea. Nel caso specifico dovevano essere sviluppate le problematiche relative all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 e alle modifiche del D.Lgs. 81/2008 e smi conseguenti alla pubblicazione del suddetto Regolamento (titolo terzo capo II).

Per non sfatare le nostre abitudini, anche questo decreto è stato emanato con notevole ritardo. Nel decreto (entrato in vigore il 12 marzo 2019), nel rifacimento totale dell’articolo 14 del D.Lgs 475/92, sono contenute le “Sanzioni e disposizioni penali” la cui emanazione a livello nazionale era richiesta (art. 48 del Regolamento) entro il 21 Marzo 2018. Ricordo poi che il Regolamento UE si applica dal 21 Aprile 2018. 

Il nuovo decreto viene a modificare il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 cambiandone, oltre che diverse parti, anche il titolo. Ma non era forse più semplice abrogarlo mantenendo vigente un solo decreto di adeguamento al regolamento 2016/425?

V.G.: Effettivamente direi che del vecchio Decreto non si è salvata nemmeno una virgola. Insieme al titolo tutti gli articoli sono stati modificati in base al testo del Regolamento (UE) 2016/425.

Non essendo un giurista posso pensare che esista qualche aspetto legale che richiede l’applicazione di questa procedura. Comunque è vero che, dal mio punto di vista, sarebbe stato più facile abrogare il decreto e rifarne un altro ex novo. 

Veniamo ai contenuti. Quali sono innanzitutto le modifiche più importanti operate dal nuovo decreto sul decreto 81/2008? Sono solo modifiche formali o hanno anche risvolti concreti per le aziende e gli operatori?

V.G.: Le poche modifiche riportate si riassumono nell’adattamento sia della terminologia che dei riferimenti al nuovo regolamento.

Diciamo che dal punto di vista dell’utilizzatore dei DPI, a cui è rivolto il D.Lgs. 81/2008, la pubblicazione del nuovo decreto non comporta alcun cambiamento salvo considerarlo nei riferimenti. Sono cambiate leggermente le procedure di certificazione che però non hanno incidenza per l’utilizzatore finale. 

Ci sono modifiche del decreto 81/2008, in adeguamento al regolamento europeo, che non sono state, invece, operate?

V.G.: Su questo argomento mi rammarico di non essere riuscito a segnalare per tempo (malgrado i diversi tentativi, non ho trovato la giusta strada) la dimenticanza dell’adeguamento dell’art 77 comma 5 dove, in occasione dell’obbligo del datore di lavoro di formare e addestrare il lavoratore si dice che:

In ogni caso l’addestramento è indispensabile per:

  1. Per ogni DPI che ai sensi del D.Lgs. 475/92 appartenga alla terza categoria
  2. Per i dispositivi di protezione dell’udito”.

Il nuovo Regolamento europeo e il nuovo D.Lgs. 475/92 e smi collocano i protettori dell’udito in terza categoria.

Veniamo, invece, alle modifiche del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Quali sono le più rilevanti e impattanti per le aziende produttrici di DPI?

V.G.: Se per l’utilizzatore finale si può dire che nulla è cambiato, per le aziende produttrici ci sono parecchie novità che comportano anche numerose difficoltà tra le quali ne elenco qualcuna.

In primis i tempi richiesti per le ricertificazioni dei prodotti richieste dal nuovo regolamento per le quali gli organismi notificati che devono procedere al rilascio del nuovo “attestato” non sono in grado soddisfare tutte le richieste.

Ci sono difficoltà di interpretazione per quanto riguarda la ricertificazione di DPI (solitamente di terza categoria) che hanno avuto l’aggiornamento quinquennale prima che entrasse in vigore il nuovo regolamento (es. aggiornamento della certificazione 2017 con validità 2022)

Ci sono poi difficoltà a capire come interpretare l’articolo 47 del Regolamento che nelle Disposizioni transitorie al comma 2 dice “gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019”. Ma ci sono poi anche varie altre difficoltà interpretative… 

Ci sono anche modifiche e novità riguardo all’aspetto sanzionatorio?

V.G.: Rispetto al vecchio D.Lgs. 475/92 le sanzioni sono state estese anche ad altri operatori sociali quali ad esempio il distributore ovvero il negoziante. 

A suo parere il D.Lgs. 17/2019 ha soddisfatto, riguardo ai contenuti espressi, le attese? La normativa italiana si adegua correttamente alla normativa europea in materia di DPI? 

V.G.: Considerando che tra la vecchia legislazione e la nuova non ci sono sostanziali differenze (non tenendo conto delle difficolta precedentemente elencate) si può dire che non ci fossero particolari attese.

Con il nuovo Regolamento/D.Lgs. 475 alcuni DPI sono stati ricollocati nella categoria adeguata mentre sono stati creati nuovi problemi per quanto riguarda i “DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore” e i ”DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore”. Queste due tipologie di DPI erano mancanti nella precedente direttiva europea 89/686/CEE ed erano ritenuti necessari per mettere in regola le aziende che avevano personale che necessitava di DPI adattati.

Con il Nuovo Regolamento purtroppo appaiono solo nell’appendice V “Esame UE del Tipo”, dedicata all’organismo notificato, e non sono stati per nulla definiti.

L’argomento viene abbozzato a livello di norma europea nel gruppo di lavoro Stivali e scarpe di protezione dove in una appendice della norma EN 20344 si propone di differenziare questi DPI in 3 classi;

  • Tipo 1: Calzature di sicurezza con sottopiede ortopedico o di comfort
  • Tipo 2: Calzature di sicurezza modificate (in serie)
  • Tipo 3: Calzature di sicurezza modificate su persona

Si sta cercando ora di capire come sviluppare l’argomento. 

Infine, con riferimento al suo ruolo in UNI, sono previste prossime modifiche normative UNI sul tema DPI?

V.G.: Essendo vincolato al CEN (Comitato europeo di normazione) e con l’indicazione di considerare anche l’ISO, le norme in elaborazione, anche sul tema dei DPI, sono in continua evoluzione, con grosse difficoltà a seguirle tutte.

A livello nazionale, come novità, è stato costituito il gruppo di lavoro “Tecnologie IoT nell’impiego dei DPI” con l’intento di definire una linea guida che illustri queste tipologie di DPI che si stanno diffondendo sul mercato.

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

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