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Un intervento fa il punto della situazione sull’applicazione del D.Lgs. 81/2008 alle varie forme contrattuali. Focus sul lavoro somministrato, sul distacco del lavoratore e sull’associato in partecipazione con apporto di lavoro.
Imola, 26 Lug – Il mondo del lavoro in questi anni ha affrontato molti cambiamenti e non solo per le conseguenze delle crisi economiche globali, europee e nazionali, ma anche in relazione alle norme del cosiddetto “ Jobs Act” che hanno modificato molti contratti e forme lavorative.
Che impatto questi cambiamenti hanno avuto sul Testo Unico Sicurezza – TUSIC ( D.Lgs. 81/2008) e sulle tutele effettive dei lavoratori?
Per rispondere a questa domanda nei giorni scorsi ci siamo soffermati su un intervento al convegno “ Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 organizzate dall’ Associazione Tavolo 81 Imola.
In “Applicazione del D.Lgs. 81/08 ai lavoratori con contratti di lavoro atipici e flessibili”, a cura di Maria Capozzi (DTL Bologna – Responsabile U.O. Vig. Tecnica), sono riportate, infatti,alcune novità in merito alle tutele di salute e sicurezza per le tipologie di lavoratori con riferimento alle modifiche del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Se nella prima parte di presentazione dell’intervento ci siamo occupati di lavoratori subordinati, soci lavoratori e lavoratori con contratti di collaborazione, oggi affrontiamo il lavoro somministrato, il distacco del lavoratore e l’associato in partecipazione.
Il lavoro in somministrazione, che sostituisce il precedente rapporto di lavoro interinale, presuppone due contratti:
– 1° Contratto: contratto di somministrazione – stipulato tra somministratore e utilizzatore;
– 2° Contratto: contratto di lavoro – stipulato tra somministratore e lavoratore.
E si sottolinea che il rapporto di lavoro “è tra il somministratore (Agenzia) e lavoratore anche se quest’ultimo svolge attività sotto le direttive di altro datore di lavoro”.
Alcune indicazioni della relatrice per la somministrazione di lavoro:
– “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’impresa utilizzatrice della manodopera;
– somministratore: informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra alluso delle attrezzature necessarie all’attività lavorativa per la quale sono assunti;
– il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore (indicazione nel contatto con il lavoratore);
– nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore;
– è vietato il ricorso al lavoro somministrato ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi”.
Veniamo ora ai lavoratori a distacco.
Il distacco consiste nel “mettere temporaneamente a disposizione (da parte di un datore di lavoro) uno o più lavoratori presso altro soggetto”. Sono tre le parti coinvolte:
– distaccante – “datore di lavoro titolare del contratto di lavoro con il lavoratore;
– distaccatario – soggetto presso cui il lavoratore svolge la propria attività;
– lavoratore”.
Inoltre sono tre le condizioni per il distacco:
– “interesse del distaccante;
– temporaneità;
– titolarità in capo al distaccante del rapporto di lavoro (che resta titolare del potere contributivo e retributivo anche se il potere direttivo passa in capo al distaccatario)”.
E riguardo alla sicurezza:
– distaccante: “ha l’onere di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici derivanti dallo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato;
– distaccatario: risponde di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione”.
Riguardo al distacco ricordiamo l’ Interpello n. 8/2016 del 12 maggio 2016 che contiene un parere della Commissione Interpelli sul tema degli obblighi in materia di sorveglianza sanitarianell’ipotesi di distacco del lavoratore.
Concludiamo questa breve rassegna parlando dell’associato in partecipazione.
La relatrice segnala che nasce come “contratto ove l’associato apporta capitali (denaro, beni) per la realizzazione di determinati fini ricollegati all’impresa o ad uno o più affari dell’associante”. E si indica che nell’ultimo periodo “è stato utilizzato sempre più con apporto di tipo lavorativo. In questo caso, la finalità consiste nello scambio tra il soggetto che detiene il capitale ed un altro soggetto il quale, invece, possiede una certa professionalità da essere considerata dall’associante come elemento rilevante per la riuscita dell’impresa o dell’affare”.
Ricordiamo il contenuto del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 riguardo al superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro:
Art. 53 – Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro
1. All’articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»; b) il comma terzo è abrogato. 2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. |
La relatrice indica che per i contratti ancora in essere relativi all’associazione in partecipazione si “applica la disciplina in materia di igiene e sicurezza sul lavoro quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro dell’associante”.
A questo proposito ricordiamo, infine, cosa indica l’articolo 2, comma 1 del TUSIC:
Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: (…) Al lavoratore così definito è equiparato: (…) l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; (…)
RTM
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