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Brescia, 17 Mag – Gli articoli che riguardano i dispositivi di protezione individuale e, ancor più, le novità normative in materia, suscitano sempre molta attenzione tra i nostri lettori.

Attenzione che ha suscitato, ad esempio, un recente nostro approfondimento sul Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”. Decreto che ha portato, in adeguamento al Regolamento (UE) 2016/425, ad alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008 e ad una vera e propria riscrittura del D.Lgs. 475/1992.

Le criticità del decreto legislativo 17/2019

Le nuove domande a Virginio Galimberti

Le problematiche dei DPI per i singoli utilizzatori

L’utilizzo di tecnologie IoT

Le criticità del decreto legislativo 17/2019

In relazione al decreto n. 17/2019 abbiamo poi realizzato anche un’ intervista a Virginio Galimberti, vicepresidente della Commissione Sicurezza, presidente della Sottocommissione DPI dell’UNI e componente dell’Associazione Ambiente e Lavoro.

Un’intervista che ci ha permesso non solo di mettere a fuoco le modifiche operate, e l’impatto delle stesse sulle aziende, dal decreto, ma anche di accennare ad alcune criticità, lacune e difficoltà interpretative sorte o rimaste nella normativa sui DPI dopo la promulgazione del D.Lgs. 17/2019.

In relazione a tutte queste problematiche, abbiamo deciso di dare la possibilità a Virginio Galimberti di rispondere ad alcune domande e fornire nuove informazioni sulle criticità riscontrate, in attesa di futuri interventi normativi per risolverle. 

Le nuove domande a Virginio Galimberti

Nella precedente intervista sul Decreto legislativo 17/2019 abbiamo accennato ad alcune criticità. Partiamo da quanto si diceva riguardo alla certificazione per le aziende produttrici…

Virginio Galimberti: Nella precedente intervista ho fatto riferimento alle problematiche più dirette che costringono i fabbricanti, secondo alcune interpretazioni, a “ricertificare” in tempi relativamente ristretti i loro prodotti.

Il regolamento, entrato in vigore il 20 Aprile 2016, ha previsto la propria applicazione e la contemporanea abrogazione della direttiva a partire dal 21 Aprile 2018 ammettendo (art.47) il divieto di ostacolare la “messa a disposizione sul mercato” di articoli certificati secondo la vecchia D.E. 89/686/CEE e “immessi sul mercato anteriormente al 21 Aprile del 2019”.

Sul termine “immissione sul mercato”, definito dallo stesso regolamento come la “prima messa a disposizione di un DPI sul mercato dell’Unione”, ci sono interpretazioni diverse da parte degli Organismi Notificati in particolare per i DPI di terza categoria che dovrebbero essere rivisti e aggiornati in occasione della verifica annuale prevista dalla legge.

Altro problema è rappresentato dalle scadenze previste in rapporto alla quantità di DPI che devono o dovrebbero essere ricertificati.

Vista l’enorme quantità di prodotti sul mercato che devono essere certificati ex novo o, come richiede il regolamento, convertiti, si è verificato il problema previsto legato alla insufficiente potenzialità operativa degli Organismi Notificati che devono intervenire nella fase di certificazione dei DPI.

Le problematiche dei DPI per i singoli utilizzatori

Un’altra problematica che lei ha sollevato, probabilmente correlata più al regolamento europeo che al decreto di adeguamento, riguarda invece i DPI prodotti per adattarsi a singoli utilizzatori. Cerchiamo di spiegare innanzitutto di che DPI parliamo…

V.G.: Essendo il testo del decreto perfettamente identico a quello del regolamento, il problema che ho sollevato è correlato pari merito ad entrambi i documenti.

Non mi risulta facile tentare di spiegare di che tipi di DPI si parla perché io stesso non ho le idee chiare per quanto proposto dal regolamento in particolare per quelli denominati dallo stesso come “… DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore

Per l’altra tipologia, ovvero, “…  DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore” avrei meno difficoltà per identificarli.

Secondo il mio punto di vista, avendo seguito buona parte delle fasi evolutive delle proposte di modifica della D.E. 89/686/CEE, era intenzione affrontare il problema della copertura della certificazione CE per quei DPI che, per essere adattati a lavoratori con qualche problema fisico (es.: dotazione di guanti di protezione a un lavoratore a cui mancano un paio di dita della mano) devono subire modifiche strutturali rispetto alla loro progettazione originale.

Con la vecchia direttiva questo aspetto non era previsto. Da quanto mi risulta se il guanto da lavoro veniva modificato eliminando le dita inutili lo stesso perdeva la certificazione CE diventando automaticamente un DPI fuori legge. Per contro se non veniva adattato il guanto lo stesso non poteva essere utilizzato in quanto possibile causa di rischi. Questo per quanto riguarda il singolo DPI da adattarsi al singolo lavoratore.

Per l’altra tipologia prevista, confermo la mia difficoltà ad individuare quali possono essere questi DPI e resto in attesa degli sviluppi proposti dal CEN per la revisione della norma EN 20344 delle calzature di sicurezza/protezione/lavoro per capire quali possano essere.

Che problemi può creare la mancanza di una definizione normativa chiara di alcuni dispositivi? Da cosa dipende, a suo parere, questa lacuna normativa?

V.G.: La mancanza della definizione dei dispositivi di protezione di questo tipo rappresenta un grossissimo problema in quanto non permette una perfetta identificazione dei dispositivi stessi.

Non avendo le idee chiare di cosa si tratta, diventa anche difficile capire a cosa si applica la legislazione, come devo gestire la documentazione che deve essere prodotta, come produrla e, in particolare come poi gestire il dispositivo stesso, ammesso di averlo identificato, sia da parte di chi lo produce e sia per quanto concerne la fase di certificazione.

Infine ci sarebbero poi problemi per l’utilizzatore finale.

Sono in trepida attesa di vedere qualche DPI di questo tipo “immesso sul mercato”.

A chi imputare questa lacuna? A mio parere alla scarsa conoscenza dell’argomento di chi partecipa ai lavori della Unione Europea e dallo scarso interesse della stessa Unione Europea per l’argomento DPI.

L’utilizzo di tecnologie IoT

Infine diamo qualche informazione sugli sviluppi tecnologici dei dispositivi di protezione individuale. Nel regolamento o nel decreto si fa riferimento all’utilizzo di tecnologie IoT, Internet of Things, nell’impiego dei DPI? Perché sarebbe importante parlarne?

V.G.: No, il regolamento non fa alcun cenno a questo tipo di tecnologia anche se, a mio parere, avrebbe dovuto tenerne conto.

Trattandosi di sistemi, siano essi di tipo attivo o di tipo passivo, che vengono aggiunti o integrati nei DPI sorge sicuramente il problema, almeno da valutare, relativo alla possibilità che il loro abbinamento al DPI stesso interferisca con i Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza che il fabbricante deve conferire nel rispetto delle imposizioni legislative.

Per fare un esempio posso citare il caso che, tra gli altri, è stato esaminato nel gruppo di lavoro che in UNI sta lavorando al fine di emanare una linea guida sull’argomento. Si tratta di un sistema, attivo, inserito direttamente dal fabbricante della calzatura, in fase di produzione, nel tacco della calzatura di sicurezza creando una nicchia sotto il sottopiede.

Questa soluzione, in fase di certificazione CE del DPI, ha dovuto essere riverificata per accertarsi che il tutto rientri nei limiti previsti dalle pertinenti norme armonizzate per la prova di assorbimento all’urto del tallone.

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

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