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Autore: Gerardo Porreca
Categoria: Sentenze commentate

27/05/2019: Non risponde il datore di lavoro per il decesso di un dipendente infortunatosi per il ribaltamento di un trattore dell’azienda, privo delle regolari protezioni, che stava utilizzando per proprio conto senza autorizzazione e fuori dell’orario di lavoro.

Nessuna responsabilità è stata individuata dalla Corte di Cassazione in questo caso a carico di un datore di lavoro per l’infortunio occorso a un suo lavoratore dipendente nel mentre utilizzava un trattore di proprietà dell’azienda, risultato privo della regolare protezione del posto di guida, e che stava utilizzando per proprio conto e a favore di terzi, fuori dell’orario e dei luoghi di lavoro, senza l’autorizzazione del datore di lavoro e a sua insaputa. Condannato il datore di lavoro dal Tribunale che lo aveva ritenuto investito della posizione di garanzia per avere messo a disposizione del lavoratore il trattore privo delle regolari protezioni, per avere concesso allo stesso di utilizzarlo e per non avere tenuto comportamenti idonei ad impedire l’uso del mezzo al di fuori dell’azienda e dell’orario di lavoro, lo stesso è stato assolto dalla Corte di Appello la quale ha evidenziato che all’imputato non era stata contestata alcuna violazione delle norme di prevenzione degli infortuni e che era risultato che lo stesso non avesse autorizzato l’uso del mezzo in favore tra l’altro di una terza persona che gli aveva commesso uno specifico lavoro.

A seguito del ricorso alla Corte di Cassazione presentato dal Procuratore della Corte di Appello secondo il quale la posizione di garanzia del datore di lavoro prescinde dall’esistenza del rapporto di lavoro e determina l’insorgere dell’obbligo precauzionale anche allorquando l’utilizzo del mezzo avvenga al di fuori del rapporto di lavoro e in maniera autonoma da parte del dipendente, la suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso stesso, ha fatto presente che era risultato che l’imputato non avesse autorizzato la vittima ad usare il trattore fuori dall’orario di lavoro e per ragioni estranee al rapporto di lavoro e che la Corte di Appello nella sua sentenza non aveva fatto alcun riferimento alla tolleranza, da parte del datore di lavoro, dell’uso del mezzo agricolo da parte del proprio dipendente per l’esecuzione di lavori in proprio e a favore di terzi.

Il fatto e le pronunce dei primi gradi di giudizio

Il ricorso per cassazione e le motivazioni

Le decisioni in legittimità della Corte di Cassazione

Il fatto e le pronunce dei primi gradi di giudizio

La Corte di Appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado alla pena sospesa di 8 mesi di reclusione, ha assolto perché il fatto non sussiste, il datore di lavoro di una azienda dal reato di cui all’art. 589 del codice penale. poiché, in qualità di proprietario di un trattore cingolato, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza dei doveri cautelari imposti dall’art. 2054 del codice civile, consentendo a un lavoratore dipendente di utilizzare tale mezzo, privo dei requisiti di sicurezza ed in particolare delle cinture di sicurezza, al di fuori dell’attività lavorativa da lui svolta come suo dipendente, ne aveva cagionata la morte per schiacciamento all’esito del ribaltamento del veicolo.

Il giudice dell’impugnazione era pervenuto a tale conclusione ritenendo inapplicabile la norma civilistica di cui all’art. 2054 del codice civile in assenza della contestazione della violazione delle disposizioni volte a prevenire gli infortuni sul lavoro sottolineando, altresì, che la vittima aveva utilizzato il veicolo “in favore di un terzo e all’insaputa del proprietario”. Più precisamente aveva osservato che, dall’esame del capo di imputazione, nessuna violazione specifica né di formazione o informazione né tanto meno di custodia, derivante dal D. Lgs. n. 81 del 2008, era risultata contestata al datore di lavoro per cui era solo la colpa ex art. 43 quella che poteva essere a lui addebitata. Di tale colpa, però, non si era rinvenuta alcuna motivazione atteso che il primo giudice l’aveva fatta discendere dall’ultimo comma dell’art. 2054 c.c.; la semplice presenza delle cinture di sicurezza, altresì, non avrebbe evitato la morte del lavoratore essendo all’uopo necessaria la presenza di un’adeguata cabina di contenimento.

Il giudice di primo grado aveva, invece, condannato l’imputato ritenendolo investito della posizione di garanzia, in quanto l’infortunio si era verificato, anche se al di fuori dall’esplicazione del rapporto lavorativo e dei luoghi di lavoro, mentre la vittima stava utilizzando un trattore di proprietà dell’imputato, privo dei dispositivi di sicurezza, a cui aveva avuto accesso grazie al rapporto di lavoro, con la tolleranza del datore di lavoro, che non aveva mai posto in essere comportamenti idonei ad impedirne l’uso fuori dall’azienda. Nella sentenza di primo grado era stato scritto, relativamente al profilo della colpa, che il dovere di diligenza dell’imputato, segnatamente sotto il profilo della cautela e della prudenza, gli imponeva di predisporre nel mezzo agricolo la cintura di sicurezza, quale titolare dell’azienda e proprietario del mezzo, e, dunque, di affidare al proprio dipendente un mezzo non pericoloso per la sua incolumità e, relativamente al nesso causale che la condotta del lavoratore, che manovrava, sebbene per finalità proprie, un trattore da lavoro, di cui aveva la disponibilità, non era stata né esorbitante né imprevedibile e che la disattivazione del dispositivo di sicurezza presente e cioè del rollbar, da parte della vittima, non aveva eliminata la rilevanza dell’assenza della cintura di sicurezza, in quanto l’operatore, se ci fosse stata la cintura, avrebbe potuto deliberare di attivare il rollbar nella consapevolezza, trattandosi di persona che peraltro risultava esperta del settore, che solo il doppio sistema di protezione avrebbe garantito la sua incolumità.

Il ricorso per cassazione e le motivazioni

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello rilevando che, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, il trattore era suscettibile di ribaltamento, evento che si è verificato tragicamente, onde il titolare della azienda nonché proprietario della macchina operatrice aveva l’obbligo specifico di installare un sistema di ritenzione, essendo risultata dall’istruttoria la sua tolleranza dell’uso del mezzo, da parte del dipendente, per l’esecuzione di lavori in proprio ed essendo state dettate le norme per la tutela dei lavoratori anche per la tutela dei terzi. La Procura Generale ricorrente ha sostenuto, più precisamente, che la posizione di garanzia dell’imputato prescinde dall’esistenza del rapporto di lavoro e determina l’insorgere dell’obbligo precauzionale anche allorquando l’utilizzo del mezzo avvenga al di fuori del rapporto di lavoro e in maniera autonoma da parte del dipendente.

L’imputato, da parte sua, a mezzo del suo difensore, ha depositata una memoria difensiva nella quale ha sostenuto l’inapplicabilità degli artt.17 e 70 del D. Lgs. n. 81 del 2008, atteso che, all’esito dell’udienza preliminare, vi era stato il suo rinvio a giudizio non in qualità di datore di lavoro, ma di proprietario del mezzo, in quanto la vittima stava svolgendo, a sua insaputa, il lavoro di pulitura del fondo di un altro soggetto su incarico di quest’ultimo e ha messo in evidenza, altresì, che il lavoratore aveva disattivato il rollbar che costituiva l’apposita misura di sicurezza del mezzo. Ha sottolineata, inoltre, l’inesistenza del nesso causale tra il proprio comportamento e l’evento, visto che le cinture di sicurezza non avrebbero impedito l’evento in considerazione della disattivazione del rollbar e della condotta imprudente della vittima, che aveva condotto il mezzo a velocità inadeguata in terreno scosceso e in pendenza e evidenziata l’inapplicabilità dell’art. 2054 del codice civile in sede penale in quanto non si era trattato di un infortunio verificatosi nell’ambito della circolazione stradale ed il mezzo, inoltre, non doveva essere dotato di cinture di sicurezza poiché, cingolato, non poteva circolare su strada.

Le decisioni in legittimità della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato considerato inammissibile da parte della Corte di Cassazione. La stessa ha sottolineato che all’imputato non era stata contestata una violazione delle disposizioni volte a prevenire gli infortuni sul lavoro e che non era risultato che lo stesso avesse autorizzato l’uso del trattore, da parte del lavoratore, in favore di una terza persona che gli aveva commissionato uno specifico lavoro. Il ricorso per cassazione della Procura generale presso la Corte di Appello, ha aggiunto la Sez. IV, non aveva tenuto conto della ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di secondo grado, richiamando integralmente quella del giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto che la vittima avesse utilizzato il trattore, fuori dall’orario di lavoro e a favore di un terzo, con l’autorizzazione o comunque la tolleranza del datore di lavoro. Comunemente, infatti, il lavoratore essendo sprovvisto di attrezzature proprie, si serviva di quelle del suo datore di lavoro per eseguire dei lavoretti condotti in modo autonomo. La Corte di Appello inoltre, ha così concluso la suprema Corte, non aveva fatto alcun riferimento nella sua sentenza alla tolleranza, da parte del datore di lavoro, dell’uso del mezzo agricolo, da parte del proprio dipendente, per l’esecuzione di lavori in proprio. Quindi, in conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso alla stessa presentato.

Gerardo Porreca

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