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Autore: Mario Abate
Categoria: Prevenzione incendi

24/05/2019: Un piano predisposto allo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti che potrebbero verificarsi mettendo in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente

In data 04.12.2018 è entrata in vigore la L. n. 132 del 01.12.2018(G.U. n. 281 del 03.12.2018) di conversione del decreto legge n. 113 del 04.10.2018. Tale disposto normativo, all’articolo 26-bis, introduce per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, sia esistenti che di nuova realizzazione, l’obbligo di redigere un piano di emergenza interno (PEI).  Il piano è predisposto allo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti che potrebbero verificarsi, mettendo in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente, informando i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti, nonché per provvedere al ripristino e al disinquinamento successivo al verificarsi di un incidente.

Il piano di emergenza interno dovrà essere riesaminato e ove necessario aggiornato periodicamente, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, con intervalli non superiori a tre anni.

La L. 132/2018 demanda ad apposito decreto, predisposto d’intesa con il Ministero dell’Interno per gli aspetti di prevenzione incendi, la pubblicazione di linee guida per la redazione del piano di emergenza interno.

In base al co. 5 dell’art. 26-bis inoltre, sulla scorta di apposite informazioni ricevute dal titolare dell’impianto, la prefettura competente deve predisporre un piano di emergenza esterno (PEE) che tenga conto delle conseguenze di un incidente, eventualmente verificatosi nello stabilimento, sul territorio circostante.

In merito al disposto della L. 132 la Direzione Centrale Prevenzione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, ha recentemente specificato con nota in data 13 febbraio u.s. che l’art. 26-bis della L. 132/2018 non si applica agli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 105/2015 inerente “Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. 

La suddetta nota specifica infatti opportunamente che “Le previsioni contenute nel citato art. 26-bis … sono volte a disciplinare ipotesi di rischio genericamente individuate, al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l’ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti di gestione dei rifiuti. Le norme del D. Lgs. n. 105/2015 riguardano invece ipotesi di rischio specificamente individuate essenzialmente con riferimento a parametri quantitativi di sostanze pericolose, al fine di regolare con una disciplina specifica e di particolare rigore i casi in cui i potenziali incidenti sono in grado di arrecare i danni più intensi ed estesi. Da ciò deriva che, laddove gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti ricadano nell’ambito del D. Lgs. n. 105/2015, i relativi gestori dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo decreto sia nel predisporre il PEI (per gli stabilimenti di soglia inferiore si richiama il comma 6 dell’art. 20 del medesimo decreto legislativo), sia nel fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del PEE, non dovendo viceversa dare seguito anche alle disposizioni di cui all’art. 26-bis in parola, trattandosi di adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle specifiche norme di settore, con riferimento al pericolo di incidenti rilevanti connessi con l’utilizzo di sostanze pericolose.” 

Pertanto viene confermato che in base al disposto dell’art. 26-bis della L. 132/2018 i gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti non ricompresi dal D. Lgs. n. 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre il piano di emergenza interno entro 90 giorni, in conformità all’art. 26-bis e a quanto già previsto dal D. Lgs. 81 del 09.04.2008, fornendo al prefetto competente le necessarie informazioni per la predisposizione eventuale del piano di emergenza esterno.

I titolari degli impianti devono fornire ai prefetti, per la predisposizione del piano di emergenza esterno, la descrizione dell’attività svolta, il numero degli addetti, l’elenco delle autorizzazioni, idonee planimetrie dell’attività e dell’area circostante, nonché relazione contenente quantità e tipologia dei rifiuti gestiti, la descrizione degli impianti tecnici, delle misure di sicurezza e protezione adottate, degli eventuali effetti e conseguenze in caso di evento incidentale.

In particolare sarà necessario produrre le seguenti informazioni:

  • Ragione sociale e indirizzo dell’impianto;
  • Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza;
  • Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi con indicazione del numero degli addetti;
  • Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
  • Planimetria generale dalla quale risultino l’ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità;
  • Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione di elementi caratteristici quali: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica;
  • Relazione tecnica contenente quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita (nel caso l’impianto gestisca rifiuti pericolosi, occorrerà indicare le caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate), descrizione degli impianti tecnici, descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto.
  • Descrizione dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento di sostanze pericolose;
  • Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  • Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente;
  • Descrizione delle disposizioni utili ad avvisare tempestivamente le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).

Le prefetture, ricevuta la suddetta documentazione, potranno comunque richiedere, caso per caso, ulteriori informazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini della elaborazione del piano di emergenza esterno.

In base alle informazioni assunte dal gestore, il prefetto, effettuate le opportune valutazioni, può decidere di non predisporre il piano di emergenza esterno di cui all’art. 26-bis.

Diversamente, per gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti effettivamente ricompresi dal D. Lgs. n. 105/2015, i gestori dovranno attenersi, come già in precedenza previsto, alle disposizioni dello stesso decreto, fra cui la predisposizione del piano di emergenza interno ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 105 e fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del piano di emergenza esterno previsto dall’art. 21; in tale circostanza non si applica il disposto di cui all’art. 26-bis della L. 132/2018, trattandosi di adempimenti già previsti dal citato D. Lgs. 105.

Mario Abate

Dirigente vicario – Comando VVF Milano

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